LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, IL DVR ED IL DUVRI
(Dott.ssa Silvana Toriello)
PREMESSA
L’obbligo fondamentale posto in capo al datore di lavoro dalle nuove norme in materia di sicurezza del lavoro consiste, attraverso un sistema ben individuato di collaborazioni, nella valutazione di tutti i rischi per la individuazione delle misure di prevenzione da adottare. Gli elementi che caratterizzano la valutazione dei rischi sono la programmazione delle azioni di prevenzione e la partecipazione,ovvero il coinvolgimento di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci.
Nelle brevi note che seguono, partendo dalle definizioni contenute nella legge, si procede ad una sintesi delle principali disposizioni che connotano la materia della valutazione dei rischi con l’obiettivo di evidenziare il nesso dinamico che correla sistema della prevenzione e modello di organizzazione del lavoro nell’ambito dell’impresa.
DEFINIZIONI
L’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008 fornisce una serie di definizioni utili al fine di inquadrare il tema in oggetto :
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Dalla semplice lettura di tale definizione emerge, quindi, come la disposizione si articoli in tre passaggi fondamentali :la valutazione concerne tutti i rischi, ed è volta ad individuare le misure di protezione per i lavoratori, anche in una ottica di programmazione del miglioramento dei livelli di protezione e prevenzione.
“Sono di rilievo sia il termine “globale” che va ad aggiungersi a “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” che “documentata” indicando che ad esito della stessa dovrà essere prodotto un documento. I rischi sono quelli presenti “nell’ambito della organizzazione”, affermazione interpretata come riferimento alla rilevanza degli aspetti di rischio di natura organizzativa. Ma la valutazione non è fine a se stessa : è finalizzata a individuare le “adeguate misure” di prevenzione e protezione e quindi ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”(Sergio Rovetta “Manuale per l’applicazione del D. Lgs. 81/2008).
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;”
Tali definizioni sono utili intanto a distinguere tra il concetto di pericolo e quello di rischio dove il pericolo rappresenta potenzialmente qualcosa di più del rischio e cioè la quasi certezza del verificarsi dell’evento, mentre il rischio comporta la sola possibilità del realizzarsi dell’evento. La sussistenza di una situazione pericolosa non consente la eliminazione del rischio.
ELIMINAZIONE DEI RISCHI ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 123 prevede l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita’ e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita’ o della particolare pericolosita’ degli stessi. Già l’articolo 2087 prevede, com’è noto, l’ “obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” a carico del datore di lavoro.
Difatti tale articolo dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
L’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi [conformemente, peraltro, alle prescrizioni pur già presenti nell’art. 3 c. 1 lett. B D. Lgs. 19 settembre 1994 n.626].può avvenire sia con l’adozione dei migliori accorgimenti tecnici conformi alla più avanzata conoscenza tecnico-scientifica, sia organizzando l’attività lavorativa in modo scientifico e sulla base dell’esperienza accumulata in passato, sia con l’adozione di opportune procedure di lavoro o istruzioni specifiche che consentano di garantire la massima sicurezza ai lavoratori. In sostanza la norma impone di adottare tutte le misure necessarie, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente prescritte da una norma di legge.
In tal senso le singole disposizioni particolari di legge in materia di prevenzione degli infortuni hanno rispetto alla norma generale di cui all’art. 2087 del codice civile “carattere applicativo del più ampio principio in essa contenuto e le misure che tali disposizioni prevedono, hanno carattere meramente esemplificativo con la conseguenza che la loro osservanza non esaurisce il dovere generale di adottare ogni misura idonea a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti”(Cassazione civile sez. lav., 23 febbraio 1995, n. 2035).
La disciplina desumibile dalle nuove norme lascia intendere che la pianificazione della sicurezza in azienda non può essere disgiunta dalla pianificazione dell’attività aziendale. L’organizzazione della sicurezza diventa parte integrante della strategia produttiva. L’intervento del datore di lavoro non può risolversi in una mera osservanza di norme astrattamente poste dal legislatore ma è molto di più, è progettare la sicurezza come momento ineliminabile della organizzazione aziendale. Sono proprio il D. Lgs. 81/2008 ed il D. Lgs. 106/2009 a portare ad effetto questo dato già presente in nuce nel 626/1994. Per intenderlo è necessario analizzare gli articoli dedicati a questi aspetti.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME OBBLIGO FONDAMENTALE POSTO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
Si sottolinea la centralità di questo adempimento, peraltro non delegabile da parte del datore di lavoro, per tutto il sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro nel sistema delle norme che per lo specifico aspetto si passa ad esaminare.
La valutazione dei rischi è come specificato dall’articolo 15 del “Testo Unico”, una delle misure generali di tutela; anzi, la più importante di esse in quanto prodromica ad ogni altro intervento in azienda finalizzato a garantire la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il contenuto di tale misura generale di tutela viene concretamente declinato negli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, quindi, trova ulteriori specificazioni nei Titoli successivi al primo del medesimo provvedimento. La valutazione del rischio nel D.Lgs 81/08 appare all’art. 15 come la prima misura generale di tutela elencata alla lettera a).
Oggetto della valutazione sono tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
E’ evidente la volontà di esplicitare, pur in presenza della affermazione “deve riguardare tutti i rischi”, ambiti della valutazione che in quanto non ricompresi in quelli tutelati dai titoli del decreto successivi al primo, possono essere individuati. E allora vengono richiamati : lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in stato di gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri paesi.
Si sottolinea il rinvio fatto dal legislatore ai lavoratori atipici per i quali i rischi connessi ad alcune tipologie di lavorazioni sono comparativamente più elevati in ragione della breve durata del rapporto di lavoro e della mancanza di uno stabile inserimento in un dato contesto produttivo. Si sottolinea comunque che l’elenco dei rischi fatto dalla legge non è esaustivo, ed è rimesso comunque alla valutazione del datore di lavoro che sola può determinare l’ambito dei medesimi.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m quater con riferimento alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
Tutti i datori di lavoro sono tenuti alla effettuazione della valutazione dei rischi, in particolare i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, e cioè a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 dell’art.29. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, già elencate, b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del decreto.
LE COLLABORAZIONI NECESSARIE
Il percorso attraverso il quale la valutazione viene compiuta deve corrispondere ad alcuni passaggi e collaborazioni indicate dall’art. 29, di cui al :
• Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1,lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
• Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
• Comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
La previsione di dette collaborazioni consente di far sì che tutti i soggetti siano coinvolti nel DVR.
IL CONTENUTO DEL DVR
Il contenuto del documento di valutazione dei rischi è così individuato dalle norme: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
LE MODALITA’ DI TENUTA E LA DATA CERTA
Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve avere data certa, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.
L’attenzione alla data scaturisce dal tentativo fatto dal legislatore di scoraggiare la retrodatazione del documento spesso per il passato posta in essere. In più, con notevole semplificazione, sempre ai fini della prova della data è stata prevista la sottoscrizione del rspp, rsl etc.
Il documento va conservato presso l’unità produttiva di riferimento.
LA TEMPISTICA
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Inoltre la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 29 , in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 29, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
In definitiva in materia di prevenzione il legislatore non si accontenta della diligenza del buon pater familias me in qualche modo richiamando i contenuti dell’articolo 2087 del codice civile, pretende il costante aggiornamento all’evoluzione dell’ordinamento giuridico nonché della tecnica e dei modelli di organizzazione.
IL DUVRI
All’articolo 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008 è previsto che in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sulla attività oggetto di applato, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Tale obbligo non opera nei casi di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
L’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato un atto di indirizzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2008, per fornire informazioni alle unità appaltanti e alle imprese sul rischio da interferenze, sull’obbligo di redazione del DUVRI. Si parla di interferenza, è precisato nella determinazione, nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo la determinazione considera interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e’ previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata)
Il DUVRI deve far parte della documentazione relativa all’appalto.
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Tale modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1, deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e prevedere altresì un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui all’articolo 30 per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11 del decreto medesimo.
CONCLUSIONI
Negli articoli 28 e 29 si palesa la determinazione con cui il legislatore pretende che nel DVR debbano essere rappresentate ed individuate le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi devono provvedere. Ma in particolare è con l’articolo 30 che il legislatore lascia intendere il nesso tra sicurezza sul lavoro progettazione organizzativa e sistema organizzativo adottato.
”L’articolo 30 non solo prospetta la non assoggettabilità alle sanzioni amministrative per chi prospetta di avere adottato un adeguato modello di gestione della sicurezza, ma rende giuridicamente rilevante l’adozione del modello anche sotto il profilo di costituire un esimente dalla responsabilità penale”(Così Beniamino Deidda in Intervento al convegno sui temi della prevenzione e della sicurezza del lavoro organizzato da OPTIME).
Va sottolineata, ad avviso di chi scrive, la necessità che si pensi a modelli di gestione differenziati a seconda della dimensione aziendale dell’impresa (grande, piccola,piccolissima) per facilitare al datore di lavoro la possibilità di portare ad effetto idoneamente nell’ambito del suo ruolo il proprio intervento doveroso nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.